VISTO il DM 20.3.2003 n.501, che prevede appositi incentivi per l’attivazione
da parte delle università statali di contratti di ricerca e insegnamento con
studiosi ed esperti stranieri o italiani stabilmente impegnati all’estero da
almeno un triennio in attività didattica e scientifica;
RILEVATA l’esigenza di proseguire nell’iniziativa che, oltre a
permettere un’offerta formativa didattica e di ricerca altamente
specialistica, offre altresì, ai giovani ricercatori stranieri e italiani
impegnati all’estero, l’opportunità di inserirsi nel sistema universitario
italiano;
CONSIDERATO che alla copertura finanziaria degli incentivi in parola si
provvederà con apposita quota a valere sul cap. 1694 dello stato di previsione
della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2005, nell’ambito
del decreto dei criteri di ripartizione del fondo di finanziamento ordinario;
VISTO lo stanziamento sul cap. 1659 dello stato di previsione della spesa di
questo Ministero per l’esercizio finanziario 2005, sul quale graveranno gli
oneri per il compenso e per la liquidazione delle spese di missione effettuate
dai membri del Comitato di valutazione;
DECRETA:
ART. 1 - CONTRATTI
Il
MIUR, ogni anno, nell’ambito del decreto contenente i criteri di ripartizione
del Fondo di Finanziamento Ordinario, destina apposita quota per la stipula di
contratti da parte delle università statali con studiosi ed esperti stranieri o
italiani stabilmente impegnati all’estero da almeno un triennio in attività
didattica e di ricerca.
Il programma si rivolge a studiosi di ogni disciplina e nazionalità, purché in
possesso almeno del titolo di dottore di ricerca o equivalente al momento della
presentazione della domanda. Sarà considerata la correlazione fra età
anagrafica e posizione accademica ricoperta, ferma restando la preferenza per i
candidati più giovani.
I contratti avranno una durata minima di 2 anni continuativi e massima di 4
anni. Nel caso di candidati senior di particolare rilevanza per
l’università ospitante potrà essere presentata domanda per contratti della
durata di un anno. I contratti devono prevedere sia un’attività didattica
documentata non inferiore alle 30 e non superiore alle 60 ore per ciascun anno
accademico di durata del contratto, sia l’espletamento di un programma di
ricerca definito. Il MIUR provvede alla copertura del compenso per l’attività
dello studioso sulla base dei seguenti importi massimi, da intendersi al netto
degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’ateneo:
Il
MIUR provvede altresì al finanziamento del 90% del costo ritenuto ammissibile
per il programma di ricerca. Il programma di ricerca non potrà comprendere
costi relativi all’utilizzazione di personale esterno.
L'università
si impegna a fornire adeguate strutture di accoglienza e di supporto
all'attività del titolare del contratto presso un dipartimento o un istituto,
ed a cofinanziare per il 10% il costo del programma di ricerca proposto.
Le università possono utilizzare, per la quota di cofinanziamento a proprio
carico, risorse non espressamente finalizzate, acquisite da enti pubblici e
privati, con esclusione di quelle già erogate dal MIUR per precedenti
programmi, per borse di studio e per assegni di ricerca.
Il
titolare del contratto si impegna ad un'attività continuativa, esclusiva ed a
tempo pieno presso l'università, fatti salvi occasionali impegni fuori sede.
ART. 2 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le
domande dovranno essere presentate dalle università, utilizzando la procedura
informatizzata appositamente predisposta, analoga a quella già in uso da tutte
le sedi per la presentazione dei progetti di ricerca di rilevante interesse
nazionale, alle scadenze del 31 gennaio e del 31 luglio di ciascun anno.
La
domanda deve contenere in ogni caso:
ART. 3 – SELEZIONE DELLE PROPOSTE
La
selezione delle proposte è affidata ad un Comitato composto dai presidenti del
CUN e della CRUI, nonché da tre eminenti personalità di rinomata qualificazione
scientifica in ambito internazionale, nominati dal Ministro, con il compito di
esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica e didattica degli
studiosi ed esperti e sulla valenza scientifica dei progetti di ricerca. Il
Comitato elabora e rende pubbliche apposite “Linee guida” per specificare i
dettagli delle procedure di presentazione delle domande di contratto ed
identificare i criteri di valutazione delle stesse. Al termine della fase di
valutazione, da concludersi di norma entro il 30 luglio ed il 15 dicembre di
ciascun anno, il Comitato ordina, secondo una lista di priorità, tutte le
domande valutate positivamente e propone al Ministro quelle da finanziare in
relazione allo stanziamento disponibile.
Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove ritenuto necessario, di revisori
anonimi competenti in materia.
ART. 4 –SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO
Per
gli spostamenti effettuati dei componenti del Comitato, è ammesso, sulla base
della normativa vigente, il rimborso delle spese di trasferimento, vitto ed alloggio,
effettivamente sostenute ed idoneamente documentate. Per quanto attiene ai
mezzi di trasporto, l’utilizzo del mezzo proprio può essere consentito solo in
caso di comprovata necessità ed in presenza di apposita dichiarazione con la
quale gli interessati sollevino l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità
su danni che possano derivare a loro stessi ed al mezzo di trasporto
utilizzato. Ai membri della Commissione autorizzati a servirsi del proprio
mezzo di trasporto compete un’indennità chilometrica commisurata ad un quinto
del costo di un litro di benzina "super" vigente nel tempo nonché il
rimborso del pedaggio autostradale su presentazione del documento
giustificativo.
ART. 5 –EROGAZIONE
Il
Ministero, una volta approvata la proposta e successivamente alla stipula del
contratto, verserà all'università l'intero ammontare del corrispettivo
accordato. Nel caso in cui il contratto non dovesse essere portato a termine,
il Ministero provvederà al recupero del residuo non utilizzato a valere sulle
assegnazioni successive allo stesso titolo disposte.
ART. 6 – ADEMPIMENTI
Non
oltre 30 giorni prima della scadenza di ciascun anno di durata del contratto il
titolare dovrà presentare, al Dipartimento presso cui svolge la propria
attività, una relazione sull’attività didattica e scientifica svolta nel
periodo di riferimento, e, al termine del contratto, una relazione complessiva.
Ciascuna relazione, unitamente ad un parere espresso dal Dipartimento, dovrà
essere trasmessa al MIUR entro 30 giorni dalla data di presentazione al
Dipartimento. Al termine del contratto il Dipartimento è inoltre tenuto al
rendiconto finanziario del progetto.
ART.7 - RICHIESTA DI INFORMAZIONI E MODULISTICA
Le
domande vanno presentate dalle università utilizzando l'apposito sito web MIUR-CINECA
(http://cofin.cineca.it/cervelli).
Uno
studioso che non avesse contatti con atenei italiani può sottoporre la sua
candidatura direttamente alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane
(CRUI), la quale cercherà di individuare una università interessata ad
accoglierlo (segreteria@crui.it), o rivolgersi direttamente al
Comitato di Valutazione attraverso il MIUR – Dipartimento per l’Università
l’alta formazione artistica musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e
tecnologica - Direzione Generale per l’Università - Uff.III.
ART.8 - RINNOVO DEI CONTRATTI
Gli
studiosi titolari di un contratto di durata inferiore a 4 anni possono
presentare domanda di estensione del contratto nell’anno solare precedente alla
scadenza dello stesso, e per un periodo che, sommato a quello del primo
contratto, non superi i 4 anni complessivi e consecutivi. Le proposte in parola
dovranno essere corredate da una relazione scientifica dello studioso,
approvata dal Dipartimento, sull’attività didattica e scientifica già svolta e
da quella che si intende svolgere nel periodo di proroga.
Il
presente decreto è sottoposto al visto di registrazione della Corte dei Conti.
Roma, 1
febbraio 2005
Prot.
n. 18/2005
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IL MINISTRO |